Entrata in Vigore della Patente a Punti per la Sicurezza dei Cantieri
A partire dal 1° ottobre 2024 entrerà ufficialmente in vigore la patente a punti per la sicurezza nei cantieri, in conformità con quanto stabilito dal decreto n. 132/2024.Di seguito una guida preparata dai tecnici di Impresa 81 per comprendere e applicare correttamente le nuove regole sulla patente a punti per la sicurezza nei cantieri, in conformità con il decreto n. 132/2024. La guida fornisce dettagli pratici su come gestire evitare sanzioni e mantenere elevati standard di sicurezza sul lavoro, oltre a indicazioni sulle scadenze per iscriversi al sistema di monitoraggio obbligatorio.A chi si rivolge la normativaI soggetti interessati sono le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili che saranno soggetti a un sistema di monitoraggio basato sull'accumulo o la sottrazione di punti in relazione al rispetto delle norme di sicurezza.La perdita dei punti potrebbe portare a sanzioni, sospensioni o, nei casi più gravi, al divieto temporaneo di operare nei cantieri.Scadenze per la richiesta della patente a puntiFino al 31 ottobre 2024 sarà possibile operare inviando un'autocertificazione via PEC concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del D. Lgs. 81/08.L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.itLa trasmissione dell'autocertificazione ha efficacia fino al 31 ottobre 2024, l’operatore dovrà in ogni caso presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale entro il 31 ottobre 2024. → Scarica il modulo di autocertificazioneA partire dal 1° ottobre 2024, le imprese e i lavoratori autonomi possono presentare domanda per l'ottenimento della patente a punti tramite il Portale dei Servizi dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro all'indirizzo dedicato (https://servizi.ispettorato.gov.it/). Il portale in relazione a ciascuna categoria di richiedenti e in considerazione della particolarità delle casistiche, consentirà di indicare anche la “non obbligatorietà” o “l’esenzione giustificata” da un determinato requisito.A partire dal 1° novembre 2024 non sarà possibile operare in cantiere se non in possesso della patente o della richiesta di rilascio effettuata sul portale.I Requisiti per il rilascio della PatenteNel processo di presentazione della domanda, l’impresa o il lavoratore autonomo deve autocertificare il possesso dei seguenti requisiti:• Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.• Adempimento degli obblighi formativi previsti dal Decreto Legislativo 81/08 per datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori autonomi e prestatori di lavoro.• Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità.• Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), ove richiesto dalla normativa vigente.• Certificazione di regolarità fiscale, ai sensi dell’articolo 17-bis del D.Lgs. 241/1997.• Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), ove previsto.Come funziona la patente a punti nei cantieri?Il funzionamento si basa su un semplice sistema di assegnazione e decurtazione di crediti. Al momento del rilascio del documento, ad ogni impresa o lavoratore autonomo sarà attribuito un punteggio iniziale di 30 crediti dai quali viene detratto punteggio in base alle violazioni della normativa sulla sicurezza sul lavoro in modo proporzionale alla gravità delle infrazioni commesse. Le imprese o i lavoratori autonomi possono operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08 se nella patente a crediti edilizia in loro possesso sono presenti almeno 15 crediti.Di seguito riportiamo 29 tipologie di violazioni che comportano la decurtazione dei crediti dalla patente a crediti cantieri:Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi: 5 punti decurtatiOmessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione: 3 punti decurtatiOmessi formazione e addestramento: 2 punti decurtatiOmessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile: 3 punti decurtatiOmessa elaborazione del piano operativo di sicurezza: 3 punti decurtatiOmessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto: 2 punti decurtatiMancanza di protezioni verso il vuoto: 3 punti decurtatiMancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno: 2 punti decurtatiLavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi: 2 punti decurtatiPresenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi: 2 punti decurtatiMancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale): 2 punti decurtatiOmessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo: 2 punti decurtatiOmessa notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto: 1 punti decurtatiOmessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell’articolo 28: 3 punti decurtatiOmessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche: 3 punti decurtatiOmessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101: 3 punti decurtatiOmessa valutazione del rischio di annegamento: 2 punti decurtatiOmessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie: 2 punti decurtatiOmessa valutazione dei rischi collegati all’impiego di esplosivi: 3 punti decurtatiOmessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177: 1 punti decurtatiCondotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: 1 punti decurtatiCondotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: 2 punti decurtatiCondotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: 3 punti decurtatiCondotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3 -quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23: 1 punti decurtatiInfortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 60 giorni: 5 punti decurtatiInfortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro: 8 punti decurtatiInfortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un’assoluta inabilità permanente al lavoro: 15 punti decurtatiInfortunio mortale di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto: 20 punti decurtatiMalattia professionale di lavoratore dipendente dell’impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto: 10 punti decurtatiSanzioni previsteLavorare senza la patente o con un punteggio inferiore ai 15 punti nella patente comporta sanzioni che partono da un minimo di 6.000 euro e l’impossibilità di partecipare a lavori pubblici per un periodo di 6 mesi.Il committente o il responsabile dei lavori che non abbia verificato il possesso della patente delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente, dell’attestazione di qualificazione SOA, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 a euro 2.562,91.Patente a punti: quanto influisce la mancata formazione?Nel quadro delle norme sulla sicurezza nei cantieri, la mancata formazione è un aspetto critico che può influenzare negativamente i crediti della patente a punti. Ogni violazione delle regole relative alla formazione e all'addestramento dei lavoratori comporta una decurtazione di 2 crediti. È importante ricordare che la formazione non è solo un obbligo legale, ma anche un investimento fondamentale per la sicurezza e la salute di tutti coloro che lavorano nei cantieri.Impresa81 è in grado di creare pacchetti di formazione su misura per le aziende, offrendo soluzioni specifiche alle loro esigenze a prezzi competitivi. Promuovere una cultura della sicurezza e garantire una formazione adeguata è fondamentale per ridurre il rischio di incidenti e migliorare la sicurezza sul lavoro. I nostri corsi permettono ai dipendenti di acquisire competenze essenziali, proteggendo sé stessi e i colleghi, contribuendo al benessere e alla produttività complessiva dell'azienda.Ricevi assistenza da un esperto Impresa81La tua azienda è coinvolta dal decreto sulla patente a punti e ha bisogno di assistenza? Contattaci, i nostri consulenti esperti saranno lieti di offrirti tutto il supporto necessario.
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