A partire dal 1° ottobre 2024 entrerà ufficialmente in vigore la patente a punti per la sicurezza nei cantieri, in conformità con quanto stabilito dal decreto n. 132/2024.
Di seguito una guida preparata dai tecnici di Impresa 81 per comprendere e applicare correttamente le nuove regole sulla patente a punti per la sicurezza nei cantieri, in conformità con il decreto n. 132/2024.
La guida fornisce dettagli pratici su come gestire evitare sanzioni e mantenere elevati standard di sicurezza sul lavoro, oltre a indicazioni sulle scadenze per iscriversi al sistema di monitoraggio obbligatorio.
I soggetti interessati sono le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili che saranno soggetti a un sistema di monitoraggio basato sull'accumulo o la sottrazione di punti in relazione al rispetto delle norme di sicurezza.
La perdita dei punti potrebbe portare a sanzioni, sospensioni o, nei casi più gravi, al divieto temporaneo di operare nei cantieri.
Fino al 31 ottobre 2024 sarà possibile operare inviando un'autocertificazione via PEC concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del D. Lgs. 81/08.
L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it
La trasmissione dell'autocertificazione ha efficacia fino al 31 ottobre 2024, l’operatore dovrà in ogni caso presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale entro il 31 ottobre 2024.
→ Scarica il modulo di autocertificazione
A partire dal 1° ottobre 2024, le imprese e i lavoratori autonomi possono presentare domanda per l'ottenimento della patente a punti tramite il Portale dei Servizi dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro all'indirizzo dedicato (https://servizi.ispettorato.gov.it/).
Il portale in relazione a ciascuna categoria di richiedenti e in considerazione della particolarità delle casistiche, consentirà di indicare anche la “non obbligatorietà” o “l’esenzione giustificata” da un determinato requisito.
A partire dal 1° novembre 2024 non sarà possibile operare in cantiere se non in possesso della patente o della richiesta di rilascio effettuata sul portale.
Nel processo di presentazione della domanda, l’impresa o il lavoratore autonomo deve autocertificare il possesso dei seguenti requisiti:
• Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
• Adempimento degli obblighi formativi previsti dal Decreto Legislativo 81/08 per datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori autonomi e prestatori di lavoro.
• Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità.
• Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), ove richiesto dalla normativa vigente.
• Certificazione di regolarità fiscale, ai sensi dell’articolo 17-bis del D.Lgs. 241/1997.
• Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), ove previsto.
Il funzionamento si basa su un semplice sistema di assegnazione e decurtazione di crediti. Al momento del rilascio del documento, ad ogni impresa o lavoratore autonomo sarà attribuito un punteggio iniziale di 30 crediti dai quali viene detratto punteggio in base alle violazioni della normativa sulla sicurezza sul lavoro in modo proporzionale alla gravità delle infrazioni commesse. Le imprese o i lavoratori autonomi possono operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08 se nella patente a crediti edilizia in loro possesso sono presenti almeno 15 crediti.
Di seguito riportiamo 29 tipologie di violazioni che comportano la decurtazione dei crediti dalla patente a crediti cantieri:
Lavorare senza la patente o con un punteggio inferiore ai 15 punti nella patente comporta sanzioni che partono da un minimo di 6.000 euro e l’impossibilità di partecipare a lavori pubblici per un periodo di 6 mesi.
Il committente o il responsabile dei lavori che non abbia verificato il possesso della patente delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente, dell’attestazione di qualificazione SOA, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 a euro 2.562,91.
Nel quadro delle norme sulla sicurezza nei cantieri, la mancata formazione è un aspetto critico che può influenzare negativamente i crediti della patente a punti. Ogni violazione delle regole relative alla formazione e all'addestramento dei lavoratori comporta una decurtazione di 2 crediti. È importante ricordare che la formazione non è solo un obbligo legale, ma anche un investimento fondamentale per la sicurezza e la salute di tutti coloro che lavorano nei cantieri.
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