-
ADR e trasporto di merce contenente Piombo
A partire dal 1° settembre 2025, entrerà in vigore una nuova classificazione del piombo (Pb) prevista dal Regolamento CLP (Regolamento UE sulla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze chimiche). Questa modifica avrà ripercussioni rilevanti per tutti gli attori coinvolti nella gestione, movimentazione e trasporto di materiali contenenti piombo, in particolare nel settore delle leghe metalliche.Nuove soglie di classificazioneIn base alla revisione, le miscele contenenti piombo verranno classificate come pericolose per l’ambiente acquatico secondo le seguenti soglie:Miscele solide: classificate come pericolose se contengono > 0,25% di PbMiscele in forma polverulenta (particelle < 1 mm): soglia abbassata a > 0,025% di PbQuando una merce rientra nell’ADR?L’Accordo ADR disciplina il trasporto su strada di merci pericolose. Con la nuova classificazione CLP, molte miscele finora escluse verranno riclassificate come pericolose ai fini del trasporto.Un esempio concreto è rappresentato dalle leghe di ottone, ampiamente utilizzate per tornitura, stampaggio e rifusione. Se contenenti più dello 0,25% di piombo, non potranno più essere trasportate liberamente, a meno che non rientrino nella definizione di “articolo” secondo ADR.Cosa si intende per “articolo” escluso?Solo i prodotti con forma, superficie e design definiti e che non rilasciano sostanze pericolose sono esclusi dalla normativa ADR. Come ad esempio: viti, bulloni e componenti finiti. Mentre invece polveri metalliche, trucioli e granuli grezzi devono sottostare alla nuove soglie di classificazione.Implicazioni operative per le aziendeDal 1° settembre 2025, le aziende dovranno rivedere i propri processi per garantire la conformità normativa. Il rischio? Blocchi operativi, sanzioni amministrative e interruzioni di filiera. Le azioni chiave da mettere in atto fin da ora:Verifica e aggiornamento delle SDSIdentificazione delle miscele soggette ad ADRFormazione del personale su imballaggio, etichettatura e documentazioneUtilizzo di contenitori omologati ADRValutazione dell’impatto su logistica e supply chainFigure coinvolte e responsabilitàLa normativa impatterà tutta la catena logistica (speditori, trasportatori e destinatari)Tutti i soggetti devono:Verificare l’obbligo di nomina del Consulente ADRGarantire la formazione obbligatoria del personale coinvoltoAssicurare il corretto stoccaggio e trasporto dei materialiLe violazioni comportano sanzioni severe, come previsto dal Codice della Strada.Cosa può aiutarti Impresa 81?Impresa 81 potrà supportarti nella verifica di tale obbligo attraverso sopralluoghi mirati con tecnici specializzati. Per ogni informazione o richiesta di sopralluogo, anche per verificare la necessità della nomina del Consulente ADR, compila il modulo sottostante.
Leggi tutto -
Pubblicato il Nuovo Accordo Stato-Regioni 2025: cosa cambia per le aziende sulla formazione sicurezza
Il 17 aprile 2025 la Conferenza Stato-Regioni ha approvato definitivamente il nuovo Accordo previsto dall’art. 37, comma 2, del D.Lgs. 81/2008. Il 24 maggio 2025 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed è quindi entrato in vigore. Si prevedere un periodo transitorio di 12 mesi per consentire l'adeguamento dei percorsi formativi alle nuove disposizioni.Vediamo insieme cosa cambia davvero per le aziende e cosa è importante sapere.Le principali novità per le imprese1. Tutto in un unico AccordoCon il nuovo testo vengono riuniti e superati gli accordi precedenti del 2011, 2012 e 2016. Meno frammentazione, più chiarezza normativa.2. Formazione obbligatoria estesaNon solo per i lavoratori, ma anche per datori di lavoro, preposti, dirigenti, RSPP/ASPP, coordinatori per la sicurezza e addetti a spazi confinati o carroponte. I corsi sono meglio definiti per durata, contenuti e modalità.3. Aggiornamenti più frequentiPer i preposti, l’aggiornamento diventa biennale (ogni 2 anni). Mentre per lavoratori, datori di lavoro e dirigenti, resta ogni 5 anni. Più attenzione alla formazione continua.4. Formazione pratica obbligatoriaPer alcune attività (come ambienti confinati e attrezzature particolari) servono corsi con esercitazioni pratiche obbligatorie, in presenza.5. Nuove regole per e-learning e videoconferenzaL’e-learning sarà ammesso solo per alcuni corsi (formazione generale e aggiornamenti a basso rischio). La videoconferenza è possibile solo in modalità sincrona.6. Più controlli su attestati, registri e verificheQuesto comporta: registri di presenza obbligatori, verbale delle verifiche finali da conservare e attestati con requisiti precisi.Cosa devono fare ora le aziende?Con l'entrata in vigore del nuovo Accordo, le aziende dovranno:Verificare se la formazione già svolta è conforme ai nuovi requisiti;Pianificare corsi di aggiornamento e nuovi percorsi formativi;Adeguare le modalità di erogazione dei corsi alle nuove regole;Gestire correttamente la documentazione formativa per evitare sanzioni.Il periodo transitorio sarà di 12 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma conviene iniziare subito a pianificare l’adeguamento.IMPRESA 81 è al tuo fiancoAdeguarsi alle nuove norme può sembrare complesso, ma non sarai solo.IMPRESA 81 ti supporta con:Consulenza normativa personalizzata;Organizzazione di corsi conformi al nuovo Accordo;Gestione completa della formazione attraverso il nostro software JOB81.Inoltre, nei prossimi mesi lanceremo webinar tecnici gratuiti per spiegarti tutte le novità operative e aiutarti a mettere in regola la tua azienda senza stress.Contattaci oggi stesso per richiedere una consulenza per una corretta gestione della sicurezza nella tua impresa!
Leggi tutto -
Eventi Catastrofali: proroga all’obbligo assicurativo per le aziende
Il Decreto 30 gennaio 2025 n. 18 introduce l’obbligo per le imprese di stipulare una copertura assicurativa contro i danni causati da calamità naturali, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza economica e resilienza. Questa misura, derivante dall’articolo 1, comma 101, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, si pone l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e resilienza al tessuto economico del Paese, riducendo il rischio di perdite irreparabili per le aziende colpite da eventi estremi.Chi è Soggetto all'Obbligo?L’obbligo assicurativo riguarda tutte le imprese con sede legale in Italia, così come le imprese estere che hanno una stabile organizzazione nel territorio italiano e risultano iscritte al Registro delle Imprese ai sensi dell’art. 2188 del Codice Civile.Tuttavia, una categoria specifica di imprese è esonerata da tale obbligo: le imprese agricole. Per queste, infatti, rimane in vigore una disciplina dedicata già prevista dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234, che tiene conto delle peculiarità del settore agricolo e delle modalità con cui questi operatori affrontano il rischio ambientale.Quando Entrerà in Vigore?Il Governo ha approvato una proroga del termine per l’obbligo assicurativo delle imprese contro eventi catastrofali, inizialmente previsto per il 31 marzo. La decisione, accolta su richiesta delle associazioni di categoria, si è resa necessaria a causa delle difficoltà applicative e della recente disponibilità delle offerte assicurative, caratterizzate da prezzi variabili e criteri poco trasparenti.Nuovi termini per l’adeguamento all’obbligo assicurativo contro i rischi catastrofali per chi NON ha in corso una polizza sui rischi catastrofali:→ Micro e piccole imprese dal 01/01/2026 (a partire da tale data se non si è stipulata una polizza contro gli eventi catastrofali si perderanno i diritti di accesso ai contributi statali);→ Medie imprese dal 01/10/2025 (a partire da tale data se non si è stipulata una polizza contro gli eventi catastrofali si perderanno i diritti di accesso ai contributi statali);→ Grandi imprese dal 31/03/2025 (a partire dal 30/06/2025 se non si è stipulata una polizza contro le catastrofi naturali si perderanno i diritti di accesso ai contributi statali;Per determinare correttamente la dimensione della vostra azienda (micro, piccola, media o grande), è consigliabile consultare il vostro commercialista.Quali Eventi Catastrofali sono Coperti dalla Polizza?Il Decreto 30 gennaio 2025 n.18 definisce con precisione quali calamità naturali ed eventi catastrofali dovranno essere inclusi nella copertura assicurativa obbligatoria:Sisma: si tratta di qualsiasi movimento improvviso e brusco della crosta terrestre, riconosciuto e registrato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).Alluvione, inondazione ed esondazione: eventi che comportano la fuoriuscita d’acqua da corsi d’acqua, bacini naturali o artificiali, con conseguenze potenzialmente devastanti per le infrastrutture e le attività economiche.Frana: il distacco rapido di materiali, come rocce o detriti, lungo un pendio, dovuto a instabilità geologica o eventi meteorologici estremi.Questi fenomeni, purtroppo, rappresentano un rischio sempre più concreto per le imprese italiane, a causa dei cambiamenti climatici e dell’aumento della frequenza di eventi meteorologici estremi.Cosa si deve assicurareLe polizze dovranno coprire danni derivanti da sismi, alluvioni, inondazioni, esondazioni e frane. I beni da assicurare includono terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali, con risarcimento basato sul valore di ricostruzione o rimpiazzo a nuovo.Obblighi e Sanzioni: Un Aspetto Ancora da ChiarireAttualmente, non è prevista alcuna sanzione amministrativa per la mancata sottoscrizione della copertura assicurativa nei tempi stabiliti dal decreto. Tuttavia, l’art. 1, comma 102, della Legge n. 213/2023 prevede che il mancato adempimento dell’obbligo assicurativo possa incidere negativamente sull’accesso a contributi, sovvenzioni o agevolazioni finanziarie finanziate con risorse pubbliche. Non è chiaro se ciò comporti un’esclusione totale o una semplice limitazione. Tale restrizione sembrerebbe applicarsi a tutte le misure di sostegno pubblico, e non solo a quelle specifiche per eventi calamitosi.L’entrata in vigore di questo decreto segna una svolta importante nel panorama delle politiche di prevenzione e gestione del rischio in Italia. Per le imprese, adeguarsi alla normativa significa non solo rispettare un obbligo di legge, ma anche tutelare il proprio patrimonio e garantire la continuità operativa in caso di eventi catastrofali.
Leggi tutto