Con la tua impresa nella Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro

Impresa 81
La digitalizzazione nel servizio globale

Flessibilità e personalizzazione nella Gestione della Sicurezza: D.Lgs. 81/08.

Affianchiamo il Datore di Lavoro nella gestione del delicato e sfaccettato tema della Salute e Sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08) in ogni ambito di attività.
35 anni di esperienza in settori merceologici differenti e con specifiche esigenze, hanno reso la nostra specializzazione capace di valorizzare gli aspetti unici di ogni impresa e creare pacchetti di servizi dedicati e su misura.

I NOSTRI SERVIZI

L’innovazione è lo strumento specifico dell’imprenditoria. Favorisce il successo con una nuova capacità di creare benessere.

La digitalizzazione nel servizio globale

Guardiamo sempre avanti.
Convinti che l’innovazione sia la chiave per dare certezza al futuro, dirottiamo la costante tensione verso lo sviluppo di soluzioni all’avanguardia in un progetto che coinvolge piccole e grandi imprese.
Esperienza, eccellenza tecnica e capacità gestionale nell’ambito della Salute e Sicurezza sul Lavoro, ci hanno consentito di rispondere in anticipo alla richiesta del mercato di procedure efficaci, veloci e sempre controllabili.
Impresa81 è completamente digitalizzata, processi e relativa documentazione sono in formato elettronico, immediatamente recuperabili e disponibili per i responsabili aziendali, anche in fase di eventuali controlli.

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Formazione professionale

La formazione è il fiore all’occhiello di Impresa81.
In aula, in sede, in videoconferenza o e-learning, modalità diverse ma con la stessa garanzia di qualità e tempismo negli aggiornamenti.

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26

Novembre
Formazione Primo Soccorso CAT. B-C Aggiornamento
Corsi primo soccorso Formazione Primo Soccorso CAT. B-C Aggiornamento

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Formazione Primo Soccorso CAT. A Aggiornamento
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Formazione RLS aggiornamento 4h
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Dicembre
Formazione Addetti al Primo Soccorso CAT. A
Corsi primo soccorso Formazione Addetti al Primo Soccorso CAT. A

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Dicembre
Formazione Primo Soccorso CAT. B-C
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Dicembre
Formazione lavoratori aggiornamento
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Aggiornamento formazione BLSD
Corsi BLSD Aggiornamento formazione BLSD

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Dicembre
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RUBRICA 81

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  • D.Lgs. 135/2024: Nuovi Obblighi per la Tutela dei Lavoratori Esposti ad Agenti Cancerogeni, Mutageni e Teratogeni
    D.Lgs. 135/2024: Nuovi Obblighi per la Tutela dei Lavoratori Esposti ad Agenti Cancerogeni, Mutageni e Teratogeni

    Il 26 settembre 2024, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 135/2024, che introduce importanti modifiche al D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro), in particolare in relazione alla protezione dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni, mutageni e sostanze tossiche per la riproduzione. Il decreto entrerà in vigore l'11 ottobre 2024, e punta a rafforzare ulteriormente la tutela dei lavoratori attraverso un ampliamento delle norme già esistenti e l'introduzione di nuovi obblighi per i datori di lavoro.Le Principali Novità del D.Lgs. 135/20241. Estensione del Campo di Applicazione del Titolo IXIl decreto modifica il Titolo IX, Capo II del D.Lgs. 81/08, includendo nel campo di applicazione anche le sostanze tossiche per la riproduzione (teratogeni). Queste sostanze sono definite come quelle che corrispondono ai criteri di classificazione delle categorie 1A e 1B secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008.L'estensione è significativa perché mira a proteggere i lavoratori non solo dagli agenti cancerogeni e mutageni, ma anche da quelle sostanze che possono compromettere la capacità riproduttiva o causare malformazioni nei nascituri.2. Valori Limite di Esposizione Professionale e BiologicaIl decreto introduce nuovi valori limite di esposizione professionale e biologici per le sostanze tossiche per la riproduzione. Questi limiti possono essere con o senza soglia e sono progettati per ridurre il rischio di esposizione a livelli accettabili o, nel caso di sostanze senza soglia, minimizzare il rischio di danni alla salute.Gli Obblighi per i Datori di LavoroLe modifiche legislative non solo ampliano il quadro normativo, ma pongono nuove responsabilità ai datori di lavoro, che dovranno adeguarsi per garantire la sicurezza dei lavoratori esposti a queste sostanze pericolose.1. Aggiornamento della Valutazione dei RischiUno degli obblighi più importanti riguarda l'aggiornamento della valutazione dei rischi legati all'esposizione a sostanze pericolose. Con l'introduzione delle sostanze tossiche per la riproduzione, i datori di lavoro devono rivalutare i rischi nelle proprie attività, identificare potenziali esposizioni e implementare misure preventive e protettive adeguate. Questo aggiornamento deve essere documentato e incorporato nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) aziendale.2. Formazione e Informazione dei LavoratoriPrima di iniziare qualsiasi attività che implichi l'uso di sostanze pericolose, i lavoratori devono essere formati e informati sui rischi connessi. La formazione deve essere aggiornata almeno ogni cinque anni, o quando si verificano cambiamenti significativi nelle lavorazioni che influiscono sulla natura e sul livello di rischio. Questo include:Cambiamenti nelle sostanze utilizzate o introdotte nel processo lavorativo.Variazioni nella modalità di esposizione a agenti cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione.La formazione deve inoltre coprire l'uso di dispositivi di protezione individuale (DPI) e altre misure preventive.3. Sorveglianza SanitariaI lavoratori esposti a sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria per monitorare eventuali effetti negativi sulla loro salute. Il D.Lgs. 135/2024 introduce una definizione chiara di sorveglianza sanitaria come "valutazione dello stato di salute di un lavoratore in funzione dell'esposizione a specifici agenti pericolosi".La sorveglianza sanitaria deve essere continua e personalizzata, con lo scopo di individuare tempestivamente segni di malattie professionali o alterazioni dello stato di salute legate all’esposizione a queste sostanze.4. Conservazione della DocumentazioneUn altro importante obbligo introdotto dal decreto riguarda la conservazione dei registri di esposizione e delle cartelle sanitarie dei lavoratori esposti. Tali documenti devono essere mantenuti per almeno cinque anni dalla cessazione dell’attività che comporta esposizione. Questa misura è essenziale per garantire la tracciabilità dei rischi e per monitorare l’evoluzione dello stato di salute dei lavoratori anche dopo l'esposizione.Implicazioni per le Aziende e i Datori di LavoroL'introduzione del D.Lgs. 135/2024 rappresenta un'importante evoluzione nella normativa italiana sulla sicurezza sul lavoro, con l’obiettivo di garantire un ambiente di lavoro più sicuro e protetto per i lavoratori. Tuttavia, comporta anche una serie di nuove sfide per le aziende, che devono adattarsi rapidamente a queste nuove disposizioni.Per le imprese, ciò significa:Rivedere e aggiornare la documentazione di sicurezza.Implementare nuove misure di prevenzione e protezione nei processi lavorativi.Adeguare la formazione del personale e garantire la sorveglianza sanitaria continua per i lavoratori esposti.ConclusioniIl D.Lgs. 135/2024 rappresenta un passo avanti importante nella protezione della salute dei lavoratori esposti a sostanze pericolose. L'inclusione delle sostanze tossiche per la riproduzione nel Titolo IX del D.Lgs. 81/08 dimostra l’impegno del legislatore nel rafforzare la sicurezza sul lavoro, in linea con le più recenti evidenze scientifiche e normative europee.Le aziende devono ora prepararsi ad affrontare queste novità, garantendo il pieno rispetto degli obblighi previsti dal decreto, e adottando misure efficaci per la tutela della salute e della sicurezza dei propri lavoratori.Per ulteriori informazioni su come adeguare la tua azienda alle nuove disposizioni o per ricevere consulenza personalizzata sulla valutazione dei rischi e sulla sorveglianza sanitaria contattaci.

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  • Entrata in Vigore della Patente a Punti per la Sicurezza dei Cantieri
    Entrata in Vigore della Patente a Punti per la Sicurezza dei Cantieri

    A partire dal 1° ottobre 2024 entrerà ufficialmente in vigore la patente a punti per la sicurezza nei cantieri, in conformità con quanto stabilito dal decreto n. 132/2024.Di seguito una guida preparata dai  tecnici di Impresa 81 per comprendere e applicare correttamente le nuove regole sulla patente a punti per la sicurezza nei cantieri, in conformità con il decreto n. 132/2024. La guida fornisce dettagli pratici su come gestire evitare sanzioni e mantenere elevati standard di sicurezza sul lavoro, oltre a indicazioni sulle scadenze per iscriversi al sistema di monitoraggio obbligatorio.A chi si rivolge la normativaI soggetti interessati sono le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili che saranno soggetti a un sistema di monitoraggio basato sull'accumulo o la sottrazione di punti in relazione al rispetto delle norme di sicurezza.La perdita dei punti potrebbe portare a sanzioni, sospensioni o, nei casi più gravi, al divieto temporaneo di operare nei cantieri.Scadenze per la richiesta della patente a puntiFino al 31 ottobre 2024 sarà possibile operare inviando un'autocertificazione via PEC concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del D. Lgs. 81/08.L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.itLa trasmissione dell'autocertificazione ha efficacia fino al 31 ottobre 2024, l’operatore dovrà in ogni caso presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale entro il 31 ottobre 2024. → Scarica il modulo di autocertificazioneA partire dal 1° ottobre 2024, le imprese e i lavoratori autonomi possono presentare domanda per l'ottenimento della patente a punti tramite il Portale dei Servizi dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro all'indirizzo dedicato (https://servizi.ispettorato.gov.it/). Il portale in relazione a ciascuna categoria di richiedenti e in considerazione della particolarità delle casistiche, consentirà di indicare anche la “non obbligatorietà” o “l’esenzione giustificata” da un determinato requisito.A partire dal 1° novembre 2024 non sarà possibile operare in cantiere  se non in possesso della patente o della richiesta di rilascio effettuata sul portale.I Requisiti per il rilascio della PatenteNel processo di presentazione della domanda, l’impresa o il lavoratore autonomo deve autocertificare il possesso dei seguenti requisiti:• Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.• Adempimento degli obblighi formativi previsti dal Decreto Legislativo 81/08 per datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori autonomi e prestatori di lavoro.• Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità.• Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), ove richiesto dalla normativa vigente.• Certificazione di regolarità fiscale, ai sensi dell’articolo 17-bis del D.Lgs. 241/1997.• Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), ove previsto.Come funziona la patente a punti nei cantieri?Il funzionamento si basa su un semplice sistema di assegnazione e decurtazione di crediti. Al momento del rilascio del documento, ad ogni impresa o lavoratore autonomo sarà attribuito un punteggio iniziale di 30 crediti dai quali viene detratto punteggio in base alle violazioni della normativa sulla sicurezza sul lavoro in modo proporzionale alla gravità delle infrazioni commesse. Le imprese o i lavoratori autonomi possono operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08 se nella patente a crediti edilizia in loro possesso sono presenti almeno 15 crediti.Di seguito riportiamo 29 tipologie di violazioni che comportano la decurtazione dei crediti dalla patente a crediti cantieri:Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi: 5 punti decurtatiOmessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione: 3 punti decurtatiOmessi formazione e addestramento: 2 punti decurtatiOmessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile: 3 punti decurtatiOmessa elaborazione del piano operativo di sicurezza: 3 punti decurtatiOmessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto: 2 punti decurtatiMancanza di protezioni verso il vuoto: 3 punti decurtatiMancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno: 2 punti decurtatiLavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi: 2 punti decurtatiPresenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi: 2 punti decurtatiMancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale): 2 punti decurtatiOmessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo: 2 punti decurtatiOmessa notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto: 1 punti decurtatiOmessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell’articolo 28: 3 punti decurtatiOmessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche: 3 punti decurtatiOmessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101: 3 punti decurtatiOmessa valutazione del rischio di annegamento: 2 punti decurtatiOmessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie: 2 punti decurtatiOmessa valutazione dei rischi collegati all’impiego di esplosivi: 3 punti decurtatiOmessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177: 1 punti decurtatiCondotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: 1 punti decurtatiCondotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: 2 punti decurtatiCondotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: 3 punti decurtatiCondotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3 -quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23: 1 punti decurtatiInfortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 60 giorni: 5 punti decurtatiInfortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro: 8 punti decurtatiInfortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un’assoluta inabilità permanente al lavoro: 15 punti decurtatiInfortunio mortale di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto: 20 punti decurtatiMalattia professionale di lavoratore dipendente dell’impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto: 10 punti decurtatiSanzioni previsteLavorare senza la patente o con un punteggio inferiore ai 15 punti nella patente comporta sanzioni che partono da un minimo di 6.000 euro e l’impossibilità di partecipare a lavori pubblici per un periodo di 6 mesi.Il committente o il responsabile dei lavori che non abbia verificato il possesso della patente delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente, dell’attestazione di qualificazione SOA, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 a euro 2.562,91.Patente a punti: quanto influisce la mancata formazione?Nel quadro delle norme sulla sicurezza nei cantieri, la mancata formazione è un aspetto critico che può influenzare negativamente i crediti della patente a punti. Ogni violazione delle regole relative alla formazione e all'addestramento dei lavoratori comporta una decurtazione di 2 crediti. È importante ricordare che la formazione non è solo un obbligo legale, ma anche un investimento fondamentale per la sicurezza e la salute di tutti coloro che lavorano nei cantieri.Impresa81 è in grado di creare pacchetti di formazione su misura per le aziende, offrendo soluzioni specifiche alle loro esigenze a prezzi competitivi. Promuovere una cultura della sicurezza e garantire una formazione adeguata è fondamentale per ridurre il rischio di incidenti e migliorare la sicurezza sul lavoro. I nostri corsi permettono ai dipendenti di acquisire competenze essenziali, proteggendo sé stessi e i colleghi, contribuendo al benessere e alla produttività complessiva dell'azienda.Ricevi assistenza da un esperto Impresa81La tua azienda è coinvolta dal decreto sulla patente a punti e ha bisogno di assistenza? Contattaci, i nostri consulenti esperti saranno lieti di offrirti tutto il supporto necessario.

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  • Scopri i vantaggi di nominare un RSPP esterno
    Scopri i vantaggi di nominare un RSPP esterno

    L’RSPP, acronimo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, è la figura incaricata della sicurezza e della prevenzione dei lavoratori, nonché delle attività svolte all'interno dell'azienda e dei rischi correlati alla salute. Questo ruolo è obbligatorio per tutte le aziende che impiegano almeno un lavoratore dipendente. I requisiti minimi necessari per svolgere questo incarico sono definiti dall'articolo 2 del decreto legislativo 81/2008: "persona dotata delle competenze e dei requisiti professionali designata dal datore di lavoro, a cui è sottoposta, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i dipendenti".La figura dell'RSPP esterno consente di delegare le responsabilità della prevenzione, della gestione e della regolamentazione della sicurezza a una società esterna, la quale si occuperà, tra le varie attività, di:Organizzare le ispezioniCondurre audit interni informativi sulla sicurezza e la prevenzioneCoordinare l'intero servizio di prevenzione e sicurezza internoIn assenza di un RSPP c’è rischio di incorrere in sanzioni fra i 2.740 € e i 7.014 €, l‘arresto dai 3 ai 6 mesi e la chiusura immediata dell’attività.Chi può svolgere il ruolo di RSPP?L'RSPP può essere il datore di lavoro stesso, un dipendente oppure un soggetto esterno all'azienda. L’art. 32 del D.lgs. 81/08 stabilisce i requisiti, le competenze e le capacità professionali che deve possedere chi esercita il ruolo di RSPP, adeguati ai rischi presenti nelle attività lavorative di ogni impresa.La figura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione deve possedere una formazione specifica e costantemente aggiornata.Ci sono tipologie di aziende o attività produttive che devono obbligatoriamente disporre di un servizio di prevenzione e protezione interno. Queste sono le imprese con alto rischio per la sicurezza dei lavoratori, indicate nell’art. 31 del D.lgs. 81/2008. Vantaggi dell’RSPP esternoLa prima considerazione da tenere presente è che un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione interno veramente qualificato, rappresenta un'opzione professionale che può risultare troppo onerosa per la maggior parte delle aziende, anche per quelle con un numero elevato di dipendenti.Data la complessità delle mansioni, dei rischi da valutare e delle normative in costante evoluzione, un professionista altamente qualificato può offrire al datore di lavoro le massime garanzie in materia, e Impresa81 con i suoi RSPP esperti  è in grado di soddisfare ogni esigenza relativa al servizio di prevenzione in azienda.La nostra azienda dispone di tecnici specializzati in sicurezza sul lavoro, capaci di assumere il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, laddove consentito dalla normativa.In questo modo, il Datore di Lavoro può godere della serenità offerta da un professionista competente ed esperto, il quale si occupa esclusivamente di salute e sicurezza, a un costo contenuto che, anche nelle PMI più strutturate, rappresenta solamente una piccola parte del costo di un dipendente.Con la nomina dell’RSPP esterno di Impresa81, hai a disposizione i seguenti servizi:Funzione e responsabilità legale di RSPP, conferita a un membro della nostra struttura dotato delle competenze e dei requisiti professionali previsti dall'art. 32 del D.lgs. 81/08.Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), creazione ex novo o aggiornamento di quello preesistente, previo svolgimento delle necessarie attività di ispezione in sede e valutazione.Assistenza nell'esercitazione annuale obbligatoria di evacuazione.Elaborazione di un piano completo di formazione e informazione sulla sicurezza sul lavoro, conforme a quanto stabilito dal D.lgs. 81/08, con gestione delle scadenze.Supporto nell'individuazione del Medico Competente laddove necessario.Supporto nei rapporti con le Autorità competenti (ASL, Ufficio del Lavoro) in caso di ispezioni relative alla sicurezza e all'igiene sul lavoro.Indicazioni per gli interventi obbligatori finalizzati al miglioramento continuo della sicurezza, alla definizione di misure di prevenzione e protezione da attuare, alla selezione di Dispositivi di Protezione Individuale.Integrazione  della segnaletica di sicurezza necessaria.Fornitura della modulistica necessaria per gli adempimenti legati alla sicurezza: es. consegna DPI, verbali di coordinamento e ispezione per ditte esterne, elenchi dei componenti del Servizio di Prevenzione e Protezione.Servizio di "alert" per l'aggiornamento normativo in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, con particolare attenzione alle specificità della Vostra attività aziendale.Impresa81 offre il servizio di RSPP Esterno che prevede incontri annuali presso il cliente per verificare il mantenimento dei requisiti normativi e migliorare la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, fornendo anche tutti i servizi previsti dalla nostra consulenza e assistenza continuativa.Il servizio di RSPP Esterno include la gestione delle visite ispettive e degli audit interni sulla sicurezza per adempiere agli obblighi definiti dall'articolo 33 del d.lgs. 81/08, ovvero:Identificare i rischi, valutarli e individuare le misure di sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto delle normative vigenti in base alla specifica conoscenza dell'organizzazione aziendaleElaborare, per quanto di competenza, misure preventive e protettive secondo l'articolo 28, comma 2, e sistemi di controllo relativiCreare procedure di sicurezza per le diverse attività aziendaliProporre programmi di informazione e formazione per i lavoratoriPartecipare alle consultazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35Fornire ai lavoratori le informazioni previste dall'articolo 36I tecnici di Impresa81 soddisfano i requisiti di legge e vantano una vasta e comprovata esperienza nel settore della prevenzione e protezione: il loro supporto costituisce una preziosa tutela per l'azienda e i suoi dipendenti, garantendo qualità e sicurezza. 

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