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Sorveglianza Sanitaria sul Lavoro: Cosa Cambia con il Nuovo Decreto?
Il nuovo decreto punta a rendere la sorveglianza sanitaria più efficace, snellire le procedure e garantire un maggiore controllo sui Medici Competenti. Insomma, una piccola rivoluzione che tocca da vicino sia i datori di lavoro che i lavoratori. Vediamo insieme quali sono le novità più importanti e cosa cambia davvero nel quotidiano.Articolo 38: Medici Competenti e Controlli più Stringenti Fino a oggi, i Medici Competenti dovevano autocertificare il mantenimento dei loro requisiti formativi. Ora, con il nuovo comma 4-bis, sarà il Ministero della Salute a verificare periodicamente se i medici rispettano gli standard richiesti, consultando l’anagrafe nazionale dei crediti formativi.Cosa significa per le aziende? Le imprese potranno verificare in modo trasparente e sicuro se il loro Medico Competente è regolarmente abilitato, evitando brutte sorprese e garantendo che la sorveglianza sanitaria sia sempre nelle mani di professionisti qualificati.Articolo 41: Sorveglianza sanitaria più efficiente e tutelataLa sorveglianza sanitaria è un aspetto fondamentale della sicurezza sul lavoro, e con il nuovo decreto diventa più flessibile e mirata.Visite Preassuntive per una Maggiore Prevenzione. Le aziende ora potranno sottoporre i candidati a visite mediche preventive prima dell’assunzione, per verificare subito la loro idoneità alla mansione. Un cambiamento che aiuta a ridurre i rischi e a garantire che ogni lavoratore inizi la sua attività con la certezza di poter svolgere il proprio compito in sicurezza.Nuove Regole per il Rientro Dopo un’Assenza Prolungata. Se un lavoratore è stato assente per più di 60 giorni consecutivi, spetterà al Medico Competente valutare se sia necessaria una visita di idoneità prima del rientro. Se il medico decide che non è indispensabile, dovrà comunque esprimere un giudizio scritto per confermare l’idoneità alla mansione.Stop agli Esami Duplicati. Quante volte i lavoratori sono stati sottoposti a esami ripetuti e inutili, solo perché la normativa non teneva conto delle analisi già effettuate? Ora, grazie a un nuovo comma 2-bis, i Medici Competenti dovranno considerare gli esami clinici già effettuati dai lavoratori ed evitare inutili ripetizioni, riducendo tempi e costi per tutti.Ricorsi più Semplici. In caso di contestazioni sul giudizio del Medico Competente, il lavoratore non dovrà più rivolgersi agli organi di vigilanza, ma direttamente all’ASL competente, semplificando così l’iter e riducendo i tempi di attesa.Queste modifiche non sono solo teoria, ma portano con sé un impatto concreto sulla gestione quotidiana della sicurezza sul lavoro. Per i lavoratori, il cambiamento più significativo è legato alla maggiore protezione della salute mentre le aziende traggono beneficio nello snellimento della burocrazia. Meno esami e iter più chiari significano meno perdite di tempo e risorse, permettendo di gestire la sicurezza in modo più semplice ed efficace.Infine, c’è un aspetto fondamentale che riguarda la qualità dei controlli sanitari. Grazie alla verifica costante dei requisiti formativi, i Medici Competenti dovranno mantenere un aggiornamento continuo sulle migliori pratiche, offrendo così un servizio sempre all’altezza delle esigenze attuali.Come Adeguarsi? IMPRESA 81 è al Tuo Fianco!Se sei un imprenditore o un responsabile della sicurezza, saprai bene quanto sia complicato tenersi aggiornati sulle normative e applicarle correttamente.Ecco come possiamo aiutarti:Consulenza personalizzata per adeguarti senza stress alle nuove normativeSupporto nella gestione della sorveglianza sanitaria e nomina del Medico CompetenteGestione documentale e amministrativa per evitare sanzioni e problemi normativiContatta IMPRESA 81 oggi stesso per una consulenza gratuita! Il nostro team di esperti è pronto ad aiutarti a rendere il tuo ambiente di lavoro più sicuro e conforme alle nuove regole.
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Eventi Catastrofali: scatta l’obbligo assicurativo per le aziende
Il Decreto 30 gennaio 2025 n. 18 introduce l’obbligo per le imprese di stipulare una copertura assicurativa contro i danni causati da calamità naturali, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza economica e resilienza. Questa misura, derivante dall’articolo 1, comma 101, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, si pone l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e resilienza al tessuto economico del Paese, riducendo il rischio di perdite irreparabili per le aziende colpite da eventi estremi.Chi è Soggetto all'Obbligo?L’obbligo assicurativo riguarda tutte le imprese con sede legale in Italia, così come le imprese estere che hanno una stabile organizzazione nel territorio italiano e risultano iscritte al Registro delle Imprese ai sensi dell’art. 2188 del Codice Civile.Tuttavia, una categoria specifica di imprese è esonerata da tale obbligo: le imprese agricole. Per queste, infatti, rimane in vigore una disciplina dedicata già prevista dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234, che tiene conto delle peculiarità del settore agricolo e delle modalità con cui questi operatori affrontano il rischio ambientale.Quando Entrerà in Vigore?Il decreto stabilisce che tutte le imprese soggette all’obbligo dovranno stipulare un’adeguata polizza assicurativa entro il 31 marzo 2025.Per quelle imprese che già dispongono di una polizza assicurativa relativa ai danni da calamità naturali, l’adeguamento alle nuove disposizioni dovrà avvenire entro la prima scadenza contrattuale successiva all’entrata in vigore della normativa.Quali Eventi Catastrofali sono Coperti dalla Polizza?Il Decreto 30 gennaio 2025 n.18 definisce con precisione quali calamità naturali ed eventi catastrofali dovranno essere inclusi nella copertura assicurativa obbligatoria:Sisma: si tratta di qualsiasi movimento improvviso e brusco della crosta terrestre, riconosciuto e registrato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).Alluvione, inondazione ed esondazione: eventi che comportano la fuoriuscita d’acqua da corsi d’acqua, bacini naturali o artificiali, con conseguenze potenzialmente devastanti per le infrastrutture e le attività economiche.Frana: il distacco rapido di materiali, come rocce o detriti, lungo un pendio, dovuto a instabilità geologica o eventi meteorologici estremi.Questi fenomeni, purtroppo, rappresentano un rischio sempre più concreto per le imprese italiane, a causa dei cambiamenti climatici e dell’aumento della frequenza di eventi meteorologici estremi.Cosa si deve assicurareLe polizze dovranno coprire danni derivanti da sismi, alluvioni, inondazioni, esondazioni e frane. I beni da assicurare includono terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali, con risarcimento basato sul valore di ricostruzione o rimpiazzo a nuovo.Obblighi e Sanzioni: Un Aspetto Ancora da ChiarireAttualmente, non è prevista alcuna sanzione amministrativa per la mancata sottoscrizione della copertura assicurativa nei tempi stabiliti dal decreto. Tuttavia, l’art. 1, comma 102, della Legge n. 213/2023 prevede che il mancato adempimento dell’obbligo assicurativo possa incidere negativamente sull’accesso a contributi, sovvenzioni o agevolazioni finanziarie finanziate con risorse pubbliche. Non è chiaro se ciò comporti un’esclusione totale o una semplice limitazione. Tale restrizione sembrerebbe applicarsi a tutte le misure di sostegno pubblico, e non solo a quelle specifiche per eventi calamitosi.L’entrata in vigore di questo decreto segna una svolta importante nel panorama delle politiche di prevenzione e gestione del rischio in Italia. Per le imprese, adeguarsi alla normativa significa non solo rispettare un obbligo di legge, ma anche tutelare il proprio patrimonio e garantire la continuità operativa in caso di eventi catastrofali.
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Nuove direttive per locali sotterranei e semi-sotterranei: cosa cambia per le aziende
Il 29 gennaio 2025, con la nota n.811, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha pubblicato le prime indicazioni operative sull’applicazione dell’articolo 65 del D.Lgs. n.81/2008, recentemente modificato dalla legge n.203/2024. Questa normativa introduce importanti deroghe che consentono l’utilizzo di locali sotterranei e semi-sotterranei per lo svolgimento di attività lavorative, a determinate condizioni.Ma cosa significa, in concreto, per le aziende? Se fino a ieri l’uso di questi ambienti era rigidamente limitato, oggi diventa possibile lavorarci a patto che vengano rispettati specifici requisiti. Un cambiamento che apre nuove opportunità per chi ha necessità tecniche particolari, ma che impone anche obblighi stringenti per garantire la sicurezza dei lavoratori.Quando è possibile lavorare in locali sotterranei?La legge n. 203/2024 ha introdotto alcune deroghe fondamentali: Uso degli ambienti: è consentito utilizzare locali sotterranei o semi-sotterranei se le lavorazioni non producono emissioni di agenti nocivi, a condizione che siano rispettati i requisiti tecnici previsti secondo quanto indicato nell’allegato IV.Comunicazione obbligatoria: Il datore di lavoro deve inviare, tramite posta elettronica certificata (PEC), al competente ufficio territoriale dell’INL una comunicazione che attesti il rispetto dei requisiti richiesti. La comunicazione va presentata almeno 30 giorni prima dell’effettivo inizio dell’attività, o dopo eventuali ulteriori richieste di integrazione da parte dell’ufficio, salvo espressi divieti.Estensione alle Esigenze Tecniche: La nuova normativa si applica anche alle attività che, per particolari esigenze tecniche, si svolgono in locali sotterranei o semi-sotterranei. Tuttavia, chi già utilizzava tali spazi in assenza di emissioni nocive, ai sensi della normativa precedente, non dovrà presentare alcuna comunicazione.La procedura di comunicazione obbligatoriaPer poter usufruire della deroga, il datore di lavoro deve inviare una comunicazione ufficiale all’INL, tramite posta elettronica certificata (PEC), almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’attività. Questo passaggio è fondamentale per attestare il rispetto di tutte le condizioni richieste.La comunicazione deve essere corredata da una relazione dettagliata che descriva le attività svolte nei locali, confermi l’assenza di emissioni nocive e dimostri il rispetto dei requisiti tecnici. Inoltre, è necessaria l’asseverazione di un tecnico abilitato, che dovrà certificare la conformità dell’ambiente sotto diversi aspetti, tra cui urbanistica, sicurezza igienico-sanitaria e adeguatezza degli impianti.L’INL ha il diritto di richiedere integrazioni alla documentazione nel caso in cui risultasse incompleta. In tal caso, i tempi di attesa per l’autorizzazione potrebbero allungarsi. Se invece i requisiti non vengono rispettati, l’Ispettorato potrà negare il permesso all’uso dei locali, specificando le motivazioni attraverso una comunicazione formale.Validità e variazioni della comunicazioneUna volta inviata, la comunicazione resta valida fino a quando non si verificano modifiche sostanziali nei locali, negli impianti o nel ciclo produttivo. Se cambia il datore di lavoro o la ragione sociale dell’azienda, basterà inviare una dichiarazione integrativa. In caso di modifiche più rilevanti, come un aumento delle dimensioni dei locali o un cambiamento delle attività svolte, sarà necessario presentare una nuova comunicazione e attendere nuovamente 30 giorni per l’autorizzazione.Per le aziende che avevano già presentato istanze alle ASL prima dell’entrata in vigore della legge continueranno a valere le regole precedenti, secondo il principio del “tempus regit actionem”, ossia che ogni richiesta resta disciplinata dalle normative vigenti al momento della sua presentazione.L’importanza della conformità: come ti può aiutare IMPRESA 81Questi cambiamenti normativi possono rappresentare un’opportunità, ma anche una sfida, soprattutto per le aziende che devono adeguarsi rapidamente. Per questo, realtà specializzate come IMPRESA 81 offrono supporto su più fronti: dalla consulenza normativa alla redazione della documentazione necessaria, passando per il monitoraggio ambientale e la formazione dei datori di lavoro (scopri i corsi e-learning per il datore di lavoro).Essere in regola con la normativa non è solo un obbligo legale, ma un passo fondamentale per garantire ambienti di lavoro sicuri e conformi. Affidati ai tecnici di IMPRESA 81 per assistenza personalizzata.
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